Irap e lavoratori autonomi

Finalmente l’Agenzia delle Entrate ha preso atto dei recenti orientamenti giurisprudenziali in merito all’Irap dei lavoratori autonomi ed ha affrontato la questione con la circolare n°45/E del 13 giugno.

In sintesi l’Agenzia, prendendo spunto dalle sentenze più significative della Corte di Cassazione, indica le linee operative per individuare,in capo ai lavoratori autonomi, la sussistenza dei presupposti oggettivi dell’Irap e soprattutto accetta la posizione della Cassazione secondo cui se non c’è autonoma organizzazione l’Irap non è dovuta.

L’Agenzia sostiene che si è in presenza di autonoma organizzazione quando il contribuente:

  • si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui (deve cioè trattarsi di un apporto di lavoro di terzi continuativo anche se non necessariamente a titolo di lavoro subordinato;
  • impiega beni strumentali, anche forniti da terzi, di particolare rilievo tali da consentirgli di generare un valore aggiunto rispetto ad un professionista “senza”.

Per indicare le situazioni in cui ricorre l’assenza di autonoma organizzazione, la circolare richiama i parametri orevisti per il regime dei minimi, anche se da solo questo paramentro non esaurisce i casi di esclusione dell’Irap, come sostiene la stessa Agenzia. Per valutare l’eventuale assoggettamento all’imposta infatti occorrerà esaminare i costi indicati nella dichiaraizone e quelli negli studi di settore, le spese del personale e il valore dei beni strumentali.

Chiusura totale tuttavia per le imprese e per gli agenti di commercio: l’Agenzia infatti ha espressamente indicato che in questi casi l’Irap è dovuta.

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post Incentivi fiscali per esercizi commerciali

La legge 244/2007 all’articolo 1 commi da 228 a 232  sancisce che agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all’ingrosso spetta un credito d’imposta  pari all’80% sulle spese sostenute, al netto di IVA,  per l’installazione di misure di sicurezza sostenute entro il 31 dicembre 2010. Con la circolare n.37 l’Agenzia delle Entrate ha definito i dettagli applicativi chiarendo che tale bonus fiscale si estende non solo agli esercizi commerciali dei settori merceologici alimentari e non alimentari ma anche a quegli esercizi sottoposti a disciplina speciale tipo le attività di rivendita di generi di monopolio, le farmacie ed gli impianti di  distribuzione automatica di carburante. A seconda del settore merceologico, inoltre, viene stabilito il limite massimo di spesa agevolabile (si consiglia di leggere la circolare per tali importi).

Le spese ammesse sono gli apparecchi di videosorveglianza, i sistemi di pagamento con moneta elettronica, gli impianti di sicurezza vari quali i sistemi di allarme, inferriate, porte blindate, infissi e vetri di sicurezza, vetrine, armadi e banconi blindati, casseforti e cassette di sicurezza, macchinette anti falsari. Non sonoo invece ammesse le spese di sorveglianza.

Le spese inoltre sono agevolabili se si riferiscono a beni nuovi, anche se sostituiscono impianti obsoleti. Tali beni possono essere acquistati ma anche oggetto di locazione finanziaria.


post Conformità degli impianti

Dal 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del DM 22/01/2008 n.27, cambiano le regole per la vendita, o l’affitto degli immobili.

Infatti a partire da tale data i contratti che hanno per oggetto il trasferimento di immobili, i compromessi ed i rogiti, dovranno riportare, salvo deroga, la garanzia della conformità degli impianti domestici, conformità alla normativa sulla sicurezza in vigore al momento della loro attuazione.

Il venditore è obbligato a garantire la conformità degli impianti e a consegnare all’acquirente la documentazione che ne attesti la conformità. Questo però non significa che la vendita possa avvenire solo se gli impianti sono a norma; l’acquirente può accettare di acquistare l’immobile con gli impianti non conformi e di questo dovrà essere data espressa indicazione nel rogito.

Vale ricordare che se il venditore dichiara la conformità dell’impianto, ma questo poi non si rivela tale, l’acquirente ha diritto al risarcimento del danno.

Gli impianti interessati sono:

  • Impianto elettrico;
  • Impianto radiotelevisivo;
  • Impianto idrico e sanitario;
  • Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • Impianto di automazione cancelli, porte e barriere;
  • Impianto di riscaldamento,climatizzazione e condizionamento;
  • Impianto di refrigerazione:
  • Impianto di distribuzione  ed utilizzo di gas;
  • Impianto di sollevamento persone o cose tramite ascensori;
  • Impianto di protezione antincendio.

post Come cambia l’assegno

Novità dal 30aprile per gli assegni. Infatti con l’approvazione del D.L. 231/2007 il sistema di circolazione della moneta e dei titoli al portatore cambierà.

Gli assegni da 5 mila euro in su, siano essi circolari, bancari o postali, dovranno riportare la dicitura “non trasferibile”. Potranno tuttavia non riportare tale clausola gli assegni emessi all’ordine del traente (quelli cioè emessi “a me stesso”).

In caso di girata non consentita, le banche o le poste, dovranno dare comunicazione dell’infrazione al Ministero e tale infrazione è sanzionabile da un minimo del 1% ad un massimo del 40% dell’importo.

Gli assegni sotto i 5 mila euro potranno restare liberamente trasferibili, ma ogni girata dovrà riportare il codice fiscale del girante. In mancanza del codice fiscale la girata sarà considerata nulla e quindi l’assegno non sarà pagabile. Per le persone giuridiche a firmare sarà sempre il legale rappresentante ma il codice fiscale da riportare sarà quello della società.

Ecco un breve vademecum:

Emissione assegni in forma libera inferiori a 5 mila euro

Consentito

 

Emissione assegni in forma libera superiore a 5 mila euro

Non consentito

 

Assegni liberi per importi inferiori a 12.500 euro con data precedente 30 aprile 2008 ma incassati dopo

Consentito

 

Assegni emessi dal 30 aprile 2008 per importi superiori a 5 mila eurosenza indicazione del beneficiario e/o senza clausola di non trasferibilità

Irregolari

Verranno comunque pagati

Verrà fatta comunicazione al Ministero dell’irregolarità

Utilizzo di carnet già in possesso

Consentito

Devono essere rispettati tutti i limiti della nuove disposizioni

Assegni emessi “a me stesso”

Non è necessario indicare il codice fiscale del traente

 

Assegni emessi “a me stesso” di importo superiore a 5 mila euro

Consentito

 

Assegni emessi “a me stesso” e poi girati a terzi

Irregolari

Verranno comunque pagati

Verrà fatta comunicazione al Ministero dell’irregolarità

Girata

Dal 30 aprile 2008 è obbligatoria indicazione del codice fiscale del girante

In mancanza del codice fiscale l’assegno non viene pagato

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