Irap e lavoratori autonomi
Finalmente l’Agenzia delle Entrate ha preso atto dei recenti orientamenti giurisprudenziali in merito all’Irap dei lavoratori autonomi ed ha affrontato la questione con la circolare n°45/E del 13 giugno.
In sintesi l’Agenzia, prendendo spunto dalle sentenze più significative della Corte di Cassazione, indica le linee operative per individuare,in capo ai lavoratori autonomi, la sussistenza dei presupposti oggettivi dell’Irap e soprattutto accetta la posizione della Cassazione secondo cui se non c’è autonoma organizzazione l’Irap non è dovuta.
L’Agenzia sostiene che si è in presenza di autonoma organizzazione quando il contribuente:
- si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui (deve cioè trattarsi di un apporto di lavoro di terzi continuativo anche se non necessariamente a titolo di lavoro subordinato;
- impiega beni strumentali, anche forniti da terzi, di particolare rilievo tali da consentirgli di generare un valore aggiunto rispetto ad un professionista “senza”.
Per indicare le situazioni in cui ricorre l’assenza di autonoma organizzazione, la circolare richiama i parametri orevisti per il regime dei minimi, anche se da solo questo paramentro non esaurisce i casi di esclusione dell’Irap, come sostiene la stessa Agenzia. Per valutare l’eventuale assoggettamento all’imposta infatti occorrerà esaminare i costi indicati nella dichiaraizone e quelli negli studi di settore, le spese del personale e il valore dei beni strumentali.
Chiusura totale tuttavia per le imprese e per gli agenti di commercio: l’Agenzia infatti ha espressamente indicato che in questi casi l’Irap è dovuta.
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