Aggiornamento detrazione 55%

E’ stata finalmente fatta chiarezza per la fruizione della detrazione del 55% per gli interventi volti al risparmio energetico degli edifici. Infatti  con un emendamento all’art. 29 del DL 185/2008 si è definitivamente chiarito quali sono gli adempimenti da eseguire.

Per le spese sostenute nel 2008, l’agevolazione spetterà se verranno effettuati gli stessi adempimenti previsti per le spese sostenute nel 2007  cioè:

  •  comunicazioni all’ENEA,
  • asseverazione dei lavori,
  • pagamenti con bonifici,
  • fatturazione con separata indicazione del costo della manodopera. 

Non sarà necessario inviare alcuna istanza all’Agenzia delle Entrate.

Per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010, invece, è previsto l’obbligo di ripartire la detrazione obbligatoriamente in 5 anni e rimane valida la possibilità di optare alternativamente per la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Non si dovrà neppure inviare  un’istanza all’Agenzia per ottenere l’autorizzazione all’agevolazione, ma semplicemente si dovrà trasmettere una comunicazione senza però dover attendere la ricezione dell’assenso da parte dell’Agenzia.

Rimane ora solo da aspettare il provvedimento dell’ Agenzia delle Entrate con il quale verranno stabiliti  termini e  modalità di presentazione della comunicazione.

Ultimi commenti agli articoli

Articoli recenti

post 55%: novità e aggiornamenti.

Dopo le numerosissime critiche a seguito del c.d. ” Decreto anti crisi”, ci sono alcune novità riguardo al bonus energia. Si tratta per il momento di proposte e progetti all’analisi  del nostro illuminato legislatore. Sembrerebbe che i correttivi da introdurre al decreto anti crisi prevedano innanzitutto la cancellazione del silenzio-rifiuto. Il decreto anti crisi, infatti, prevedeva che se l’Agenzia delle Entrate, decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, non comunicava l’accoglimento, significava che l’istanza non veniva accolta e quindi non si poteva usufruire dell’agevolazione. Rimaniamo in attesa delle decisioni del legislatore e quindi rimandiamo la discussione a quando avremo maggiori certezze. 


post Irap e lavoratori autonomi

Finalmente l’Agenzia delle Entrate ha preso atto dei recenti orientamenti giurisprudenziali in merito all’Irap dei lavoratori autonomi ed ha affrontato la questione con la circolare n°45/E del 13 giugno.

In sintesi l’Agenzia, prendendo spunto dalle sentenze più significative della Corte di Cassazione, indica le linee operative per individuare,in capo ai lavoratori autonomi, la sussistenza dei presupposti oggettivi dell’Irap e soprattutto accetta la posizione della Cassazione secondo cui se non c’è autonoma organizzazione l’Irap non è dovuta.

L’Agenzia sostiene che si è in presenza di autonoma organizzazione quando il contribuente:

  • si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui (deve cioè trattarsi di un apporto di lavoro di terzi continuativo anche se non necessariamente a titolo di lavoro subordinato;
  • impiega beni strumentali, anche forniti da terzi, di particolare rilievo tali da consentirgli di generare un valore aggiunto rispetto ad un professionista “senza”.

Per indicare le situazioni in cui ricorre l’assenza di autonoma organizzazione, la circolare richiama i parametri orevisti per il regime dei minimi, anche se da solo questo paramentro non esaurisce i casi di esclusione dell’Irap, come sostiene la stessa Agenzia. Per valutare l’eventuale assoggettamento all’imposta infatti occorrerà esaminare i costi indicati nella dichiaraizone e quelli negli studi di settore, le spese del personale e il valore dei beni strumentali.

Chiusura totale tuttavia per le imprese e per gli agenti di commercio: l’Agenzia infatti ha espressamente indicato che in questi casi l’Irap è dovuta.


post Incentivi fiscali per esercizi commerciali

La legge 244/2007 all’articolo 1 commi da 228 a 232  sancisce che agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all’ingrosso spetta un credito d’imposta  pari all’80% sulle spese sostenute, al netto di IVA,  per l’installazione di misure di sicurezza sostenute entro il 31 dicembre 2010. Con la circolare n.37 l’Agenzia delle Entrate ha definito i dettagli applicativi chiarendo che tale bonus fiscale si estende non solo agli esercizi commerciali dei settori merceologici alimentari e non alimentari ma anche a quegli esercizi sottoposti a disciplina speciale tipo le attività di rivendita di generi di monopolio, le farmacie ed gli impianti di  distribuzione automatica di carburante. A seconda del settore merceologico, inoltre, viene stabilito il limite massimo di spesa agevolabile (si consiglia di leggere la circolare per tali importi).

Le spese ammesse sono gli apparecchi di videosorveglianza, i sistemi di pagamento con moneta elettronica, gli impianti di sicurezza vari quali i sistemi di allarme, inferriate, porte blindate, infissi e vetri di sicurezza, vetrine, armadi e banconi blindati, casseforti e cassette di sicurezza, macchinette anti falsari. Non sonoo invece ammesse le spese di sorveglianza.

Le spese inoltre sono agevolabili se si riferiscono a beni nuovi, anche se sostituiscono impianti obsoleti. Tali beni possono essere acquistati ma anche oggetto di locazione finanziaria.

Articoli precedenti

Conformità degli impianti

Come cambia l’assegno

Comunicazione unica per l’avvio dell’impresa

Legge Finanziaria per il 2008

Agevolazioni fiscali sugli immobili:novità e conferme

2007:incentivi ed agevolazioni