Novità nel subappalto (1)
A seguito della manovra-bis del luglio scorso (d.l. 223/2006 poi convertito in legge n.248 dell’ 11/8/2006 - G.U. n.186) una serie di novità hanno investito il campo dell’edilizia, ed in particolare un occhio di riguardo è stato prestato al sub-appalto (art. 35). L’argomento che si vuole in questo post trattare riguarda la nuova modalità di fatturazione, la relativa registrazione del documento in contabilità e le conseguenze di questa novella. L’articolo 35, comma 5, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ha previsto il meccanismo del cosiddetto “reverse charge” per le prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attivita’ di costruzione o ristrutturazione di immobili, rendendo l’appaltatore debitore IVA. Per chiarire il “reverse charge” è quella pratica già regolarmente utilizzata, ad esempio, negli acquisti INTRA-CEE, mediante la quale l’onere del versamento dell’IVA viene spostato dal soggetto (detto anche passivo) che emette la fattura a chi la riceve……in quale modo?
Molto semplicemente il fornitore deve emettere una fattura indicando solo l’importo imponibile e una dicitura che riassuma la norma applicata, in questo caso ad esempio “Operazione in reverse charge ex art.17 c.6 DPR 633/1972”. Chi riceve la fattura deve invece effettuare una doppia registrazione: 1 - sul registro delle fatture ricevute occorre registrare l’imponibile e l’IVA calcolata secondo la percentuale normalmente utilizzata; 2 - sul registro delle fatture emesse registrare lo stesso documento come autofattura con l’indicazione dell’imposta ex art.17 DPR 633/1972 in modo tale da adempiere al versamento dell’IVA a debito così determinata. Ecco allora che il debito IVA è stato spostato da chi emette la fattura (solo imponibile) a chi la riceve (debito IVA derivante dalla registrazione dell’autofattura). Con questa norma il nostro legislatore ha voluto tentare di porre un freno a tutta una serie di pratiche elusive sui versameti dell’Iva che negli ultimi anni sembra abbiano raggiunto livelli molto alti (la norma è stata inserita nel titolo III dedicato alle Misure in materia di contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale e di recupero della base imponibile). L’elusione che si vuole reprimere ed evitare sembrerebbe così articolata: a fronte di un lavoro dato in appalto si susseguono più subappalti. soprattuttutto verso aziende poco serie e con vita limitata che sebbene fatturino esponendo l’IVA (e quindi risultano debitori verso l’erario) non versano il dovuto mentre i committenti (e sub committenti), ricevendo una fattura regolarmente assoggettata ad IVA, si detraggono tale imposta. Da una parte quindi non viene versata IVA mentre dall’altra si versa una minor Iva a fronte della suddetta detrazione. Tutto questo ovviamente a scapito dell’erario che con tale norma vuole appunto evitare questo “gioco”. A questo punto, con l’avvento del d.l. 223/2006, il dovere di versare l’IVA relativa a tutte le fatture che hanno origine all’interno di rapporti di subappalto viene spostato in capo all’appaltatore….il giochino è fatto! Nello schema qui sotto vorrei semplificare le condizioni che determinano il rapporto di subappalto in modo tale da chiarire quando occorre applicare il reverse-charge secondo il d.l. 223/2006.
Quando il committente (impresa di costruzioni o la società immobiliare) realizza direttamente l’opera ed affida a terzi soltanto alcune parti (ad es. fornitura e posa di serramenti, realizzazione impianti termici, idraulici ed elettrici, ecc.) si determina la coincidenza tra committente ed appaltatore. Variazioni apportate in fase di entrata in vigore.
Solo in questi casi la fattura deve essere emessa, ovviamente nei confronti del soggetto che vi ha conferito il subappalto (ndr. il vostro cliente), senza l’applicazione dell’IVA, indicando la seguente dicitura nel campo destinato all’IVA:
“Operazione in Reverse-Charge - Ex art. 17 c. 6 D.P.R. 633/1972”
Pertanto, esemplificando, si avrà:
Imponibile 1.000,00
IVA Operazione in Reverse-Charge Ex art. 17 c. 6 D.P.R. 633/1972
Totale Fattura 1.000,00
In tutti gli altri casi in cui si lavori direttamente per il committente o non si operi nel campo dell’edilizia valgono le regole di fatturazione utilizzate in passato.
La decorrenza !!! Una novità dopo l’altra !!!
La norma in oggetto avrebbe dovuto entrare in vigore il 12 ottobre ultimo scorso, ma il comma 6 dello stesso articolo 35 aveva subordinato l’efficacia a una specifica autorizzazione della comunità europea. L’entrata in vigore della direttiva 2006/69/CE del 24 luglio 2006, che permette agli Stati membri la possibilita’ di designare, come debitore, il soggetto passivo nei cui confronti siano effettuate determinate prestazioni di servizi nel settore immobiliare, in deroga alle disposizioni riguardanti la soggettivita’ d’imposta - ha generato confusione sull’entrata in vigore dell’articolo 35, comma 5, in quanto abbiamo un articolo che prevede una specifica autorizzazione ed una successiva direttiva che disciplinando l’argomento non permetterebbe più l’emanazione da parte della comunità europea dell’autorizzazione richiesta…!!!!! A questo punto il Governo ha ritenuto opportuno riflettere ulteriormente sulla materia rinviando l’entrata in vigore della norma non prima di una certa data che sara’ stabilita in via legislativa (probabilmente dal 01/01/2007). Vedremo.
Marcello Aretino scrive:
Inserito il 29 Febbraio 2008 alle 17:07Vi sareti grato se mi chiariste ulteriormente questa normativa sull’ Iva per i lavori in subappalto.
Premetto che ho un’attività di carpenteria metallica e che lavoro normalmente in subappalto per conto di committenti che sono imprese edili e che essendo gli appalti rivolti alla categoria prevalente che è appunto quella edile il subentro in subapplato.
E’ la prima volta che il mio committente mi richiede la fattura per solo imponibile facendo riferimento a questa nuova normativa in base alla quale soltanto il committente deve emettere fattura ivata mentre il subappaltatore deve inserire la dicitura con esenzione Iva.
Vorrei capire se io a mia volta posso ai miei fornitori dai quali acquisto la materia prima relativa alle lavorazioni in subappalto posso richiere le fatture al netto di Iva.
Vi ringrazio anticipatamente e con l’occasione saluto distintamente.
Marcello Aretino
Alessandro (l’autore del blog) scrive:
Inserito il 1 Marzo 2008 alle 18:44Posto che l’articolo non e’ stato aggiornato con le modifiche che si sono succedute, ti posso confermare che nel momento in cui lavori in subappalto (in edilizia) devi emettere la fattura senza iva con una dicitura tipo “operazione in reverse-charge ex art.17 c.6 DPR 633/72″.
Per quanto riguarda i tuoi fornitori occorre distinguere:
1) se a loro volta sono in subappalto allora vale la regola del reverse-charge;
2) se sono fornitori di beni, materie prime, ecc., devono emettere la fattura con la normale iva di legge.
Questo può determinare che tu emetta fatture senza l’applicazione dell’iva mentre acquisti con iva: si determina un credito iva che potrebbe (verificare con il consulente) essere chiesto a rimborso o in compensazione con le liquidazioni iva trimestrali o nell’annuale.