La riforma del TFR

COME CAMBIA IL TFR

L’entrata in vigore della riforma delle pensioni integrative, ha sostanzialmente rivoluzionato l’istituto del trattamento di fine rapporto e, per questo motivo, sia i mass media che i discorsi comuni, si sono improvvisamente trovati a disquisire sull’argomento citandolo nelle più varie forme, sottendendo il suo vero significato giuridico.A parere di chi scrive, sembra opportuno ricordare che cosa è il trattamento di fine rapporto o liquidazione, quest’ultima, espressione più frequentementeutilizzata nel linguaggio di tutti i giorni.Il trattamento di fine rapporto, d’ora in poi TFR, trova la sua genesi nel disposto dell’art. 2120 del Codice Civile che così recita: “ In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5”(omissis)

Il sistema contributivo vigente, in vigore dal 1996 e su cui attualmente si base il sistema previdenziale del nostro ordinamento giuridico, ha, dal 1° Gennaio di quest’anno, accostato al TFR, la previdenza complementare o integrativa collettiva ed individuale, il cui assetto normativo fa riferimento al D.lgs. n.124/93, che oltretutto modifica sostanzialmente la previgente norma sulle pensioni, la cd. “Riforma Dini” del 1995.La differenza concreta fra le due forme di previdenza, individuale e collettiva, fa riferimento alla fonte istitutiva, ovvero: nella prima si richiede solo ed esclusivamente l’adesione al piano previdenziale da parte del lavoratore mentre per la seconda, la fonte è individuata nella contrattazione collettiva, sia di categoria che aziendale. Alla luce delle novelle disposizioni in materia previdenziale, il lavoratore si trova, ora, ad affiancare alla propria pensione, una complementare o integrativa, di natura privatistica e volontaria che di fatto si aggiunge alla pensione pubblica obbligatoria; quindi, la scelta da parte del lavoratore di aderirvi, non è obbligatoria ma scaturisce solamente da un risultato matematico più conveniente alla sua attuale posizione pensionistica.Tale “convenienza” verrà delineata dal tipo di criterio di calcolo della pensione cui assoggettare il lavoratore al momento della scelta o meno di costruirsi una seconda pensione.Se il lavoratore gode ancora del vecchio criterio di calcolo, ossia quello retributivo dove, per quantificare il rateo di pensione effettivo, si applica all’ultima retribuzione una percentuale pari al 2% , e al 1996 può far valere almeno 18 anni di contributi versati, allora la sua pensione mensile avrà una certa consistenza economicapiù o meno pari all 80% dell’ultima retribuzione percepita.Diverso è, in termini della cosiddetta “convenienza”, il criterio di calcolo contributivo, basato sui contributi effettivamente versati. Con questo metodo, il lavoratore alla cessazione del suo rapporto di lavoro dipendente, percepirà un rateo mensile di pensione più o meno pari al 35-50% dell’ultimo stipendio.

LE NUOVE REGOLE

La neonata normativa previdenziale, concede ai lavoratori subordinati un periodo di sei mesi per decidere la destinazione del proprio TFR; il legislatore, però, opera questa distinzione: ai lavoratori che al 1° Gennaio 2007 possiedono già un rapporto di lavoro subordinato, allora il termine temporale per decidere scadrà il 30 Giugno di quest’anno, mentre per i lavoratori assunti o che verranno avviati al lavoro dal 1° Gennaio 2007, la decorrenza dei sei mesi avverrà dalla data d’assunzione.Le modalità di scelta che la nuova normativa dà ai lavoratori sono sostanzialmente di due tipi: quella esplicita e quella tacita.L’assenso di tipo esplicito è quello manifestato dal lavoratore al proprio datore di lavoro utilizzando i modelli TFR1 o TFR2, approvati dal Ministero del Lavoro; tale opzione permette, o di destinare il proprio TFR in azienda, creando così, un duplice effetto garanzia: da una parte il lavoratore avrà un reddito di sostegno nel caso in cui si trovasse senza occupazione, dall’altra, contribuirà alla crescita economica dell’impresa che lo occupa, la quale, continuerà ad utilizzare il TFR come una sorta di autofinanziamento garantendo oltremodo la sua base occupazionale, oppure di destinare la totalità del TFR alla previdenza complementare. Quest’ultima condizione non è valida per le aziende con almeno 50 dipendenti le quali dovranno versare l’ammontare del TFR al fondo di tesoreria statale. Se per converso il lavoratore non decidesse la sorte del suo TFR nei termini previsti, si avrà la modalità tacita la quale dirotterà tutto il TFR alla previdenza integrativa.Questo vero e proprio silenzio assenso del lavoratore impone al datore di lavoro il rispetto di due distinti obblighi che così possono essere riassunti: in primis dovrà versare il TFR al fondo pensionistico collettivo ossia quello previsto dal CCNL che applica l’azienda; in presenza di una pluralità di fondi, il versamento del TFR avverrà nel fondo deciso in accordo con le rappresentanze sindacali, mentre in assenza di accordo, l’azienda dovrà destinare il TFR al fondo pensionistico al quale hanno aderito la maggioranza dei lavoratori; in secundis, nella completa assenza di un fondo pensionistico, allora dovrà versare il TFR accantonato a FONDINPS, il fondo pensione istituito presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. E’ opportuno ricordare che la scelta esplicita e tacita di destinare il TFR nella previdenza integrativa è per il lavoratore irrevocabile, ossia egli non potrà più modificare la sua situazione; mentre è revocabile l’opzione che il lavoratore ha manifestato scegliendo di mantenere il trattamento di fine rapporto nelle casse dell’azienda dov’è occupato.

LA MODULISTICA

L’intenzione del lavoratore di conferire il proprio TFR sia in azienda che nei fondi pensioni previsti, deve essere manifestata per iscritto al datore di lavoro con la modulistica approvata dal Ministero del Welfare ed in vigore definitivamente dal 1° Febbraio 2007.La modulistica in parola consta di due modelli, il TFR1 e TFR2 divisi in sezioni; si ricorda che questi modelli non sono utilizzati per l’adesione ai fondi di previdenza integrativa i quali utilizzano altri stampati da loro predisposti.La scelta dei modelli messi a disposizione dal Ministero è riferita alla data d’assunzione del lavoratore:se egli ha intrapreso l’attività di lavoro dipendente prima del 31 Dicembre 2006 utilizzerà il modello TFR1, mentre se l’attività lavorativa è stata intrapresa dopo il 31/12, allora utilizzerà il modello TFR2;tali modelli devono essere comunque compilati anche se in lavoratore decide in maniera esplicita di versare il proprio TFR alla forma di previdenza integrativa, infatti questi saranno a corredo dei moduli predisposti dai singoli fondi pensione. In dipendenza dell’anzianità d’iscrizione alla previdenza obbligatoria del lavoratore, si dovrà compilare una sezione diversa; infatti per chi è iscritto dopo il 28 aprile 1993 e assunto entro il 31/12/2006 compila la Sez. 1 del modello TFR1, mentre se assunto dopo il 31/12/2006 compila la Sez.2 del modello TFR2.Ai lavoratori iscritti alla previdenza pubblica prima del 29 aprile 1993 si prospetterà questo scenario:se assunti prima del 31/12/2006 e già aderenti ai fondi pensione al 1°Gennaio 2007, compila la Sez.2 del Modello TFR1; se assunto entro il 31/12/2006 ma non iscritto ai fondi pensione al 1°Gennaio 2007, ma dipendente da impresa firmataria di accordi stipulanti un fondo pensione ad hoc, compila la Sez. 3 del modello TFR1; se assunto entro il 31/12/2006 ma non iscritto a nessun fondo previdenziale al 1° Gennaio 2007 ma dipendente da impresa che non ha previsto accordi sull’istituzione di fondi pensione, allora compila la Sez. 4 del modello TFR1; se assunto dopo il 31 Dicembre 2006 e dipendente da datore di lavoro che ha stipulato accordi per il conferimento del TFR alla previdenza complementare, compila la Sez. 2 del modello TFR2; pur mantenendo questi ultimi requisiti ma in assenza di accordi collettivi per la destinazione del TFR ad un fondo pensione, compila la Sez. 3 del modello TFR2.

(testo scritto ed elaborato da Massimiliano)

 

 

8 repliche


  1. buongiorno,
    sono un lavoratore iscritto alla prev. obbl. in data antecedente al 29/4/1993 e desidero lasciare il TFR in azienda (con di 50 diepndenti) ed avendo l’azienda stipulato soltanto nel 2007 accordi che prevedono,per coloro che lo desiderano, la possibilità di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare, vorrei sapere se devo compilare la SEZ.3 oppure la SEZ.4.
    Grazie e saluti


  2. La scelta tra la sezione 3 e 4 del modello TFR1 deve far riferimento alla data di predisposizione del modello stesso. Se, come Lei afferma, la ditta ha già stipulato accordi per la previdenza complementare alla data in cui Lei compilerà e presenterà il modello TFR1, dovrà fare riferimento alla sezione 3.
    La sezione 4 dovrà invece essere compilata nel caso che a tale data il datore di lavoro non avesse ancora stipulato alcun accordo.
    Cordiali saluti.


  3. Vorrei cortesemente un chiarimento su quel “la ditta ha già stipulato accordi per la previdenza complementare”? Si tratta di accordi aziendali o anche di semplici previsioni del CCNL? Preciso che la mia azienda applica il CCNL Terziario pur non aderendo a nessuna organizzazione firmataria di detto contratto e tantomeno ha stipulato accordi aziendali con fondi pensione. In questo caso (per dipendenti con anzianità risalente a prima del 29/4/93), va compilata la sezione 3 o la sezione 4 del mod. TFR1?


  4. Nel suo caso dovrà compilare la sezione 4.
    Questo perchè, ad oggi, non mi risulta che il CCNL del settore Commercio e Terziario preveda un fondo, nè tantomeno un obbligo ad aderire a tale fondo da parte delle ditte del settore. Nella mia precedente risposta mi riferivo ad accordi aziendali, cosa possibile per le ditte con molti dipendenti, molto improbabile per tutte le altre.
    Spero di esserLe stato utile.
    Cordialmente


  5. cortesemente vorrei un chiarimento della sezione 3 e 4 del modello TFR1
    per quanto riguarda la definizione si applicano accordi e non si applicano accordi o contratti collettivi


  6. In realtà il CCNL per i dipendenti di aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi (Confcommercio), al sito http://snipurl.com/ccnlterziario prevede l’adesione al Fondo Fon.Te.
    Ripeto che il datore di lavoro, pur non aderendo ad una delle organizzazioni firmatarie, applica tale contratto: questo vuol dire che il dipendente deve compilare la sezione 3 e che in caso di mancata scelta (silenzio-assenso) il TFR maturando sarà versato comunque a tale fondo?
    Grazie per l’attenzione.


  7. Rientro anchio nel caso della mail Loffredo che e’ visibile sul sito, quale e’ la risposta alla mail inserita il 27/4 alle 14.14 ? Quale sezione e’ da compilare 3 o 4 ?
    grazie


  8. Nel caso che il lavoratore non esprima alcuna volontà di trasferire il TFR ad un fondo o di lasciarlo in azienda, si possono verificare tre casi:
    1 - se esiste una forma pensionistica collettiva prevista da accordi collettivi (come abbiamo visto esistere nel CCNL Commercio), o se l’azienda ha stipulato accordi particolari con una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro verserà il TFR in tale fondo;
    2 - nel caso che i lavoratori abbiano scelto fondi diversi, salvo specifica scelta aziendale il datore di lavoro verserà il TFR nel fondo con il maggior numero di adesioni;
    3 - nel caso che le prime possibilità non siano applicabili, il datore di lavoro verserà il TFR presso il fondo INPS.

    Questa casistica si applica sia che il lavoratore sia iscritto alla forma pensionistica obbligatoria prima del 29/4/93, che dopo tale data, a patto però che non abbia già aderito alla previdenza complementare: in quest’ultimo caso, se non esprime alcuna volontà il datore di lavoro verserà il TFR al fondo a cui già aderisce.

    Veniamo ora al caso specifico:
    Il CCNL prevede un fondo di previdenza complementare, al quale i lavoratori possono aderire, ma per il quale non vi è l’obbligatorietà di adesione. Di conseguenza, a mio giudizio, in caso di mancata espressione esplicita della propria volontà, il lavoratore si vedrà conferito il TFR a tale fondo solo se l’azienda ha espressamente aderito, in caso contrario (come mi pare di aver capito dai quesiti) il datore verserà il TFR all’INPS.
    Per quanto riguarda, infine, la sezione da compilare, poichè il CCNL prevede la possibilità di aderire al fondo di previdenza complementare, il lavoratore di una ditta del settore del Commercio compilerà la sezione n.3.
    Mi scuso per il ritardo nella risposta, dovuto a problemi familiari. Spero comunque di essere stato utile.

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