Estinzione anticipata del mutuo “prima casa”

Con 161 SI e 153 NO il Governo ha ottenuto la 17° fiducia in questa legislatura.

E’ quindi stato convertito in legge il decreto Bersani sulle liberalizzazioni (D.l. 7/2007 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2007) contenente una serie di novità.

Una tra queste riguarda la possibilità di estinguere anticipatamente i mutui immobiliari senza l’applicazione della penale.

Nello specifico questa novità riguarda solamente i mutui “prima casa” e solo quelli stipulati dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto (dal 02/02/2007).

Per i mutui stipulati prima (prima del 02/02/2007) è atteso, entro i primi giorni del mese di maggio, un accordo tra l’ABI e le associazioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale, per definire le modalità ed in quali termini possano essere rinegoziate le penali esistenti.

Si sottolinea comunque che ogni banca non può rifiutarsi di rinegoziare la penale di estinzione anticipata del mutuo qualora il cliente lo richieda.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della conversione in legge del presente decreto, ecco l’estratto dell’articolo 7 nel quale si tratta l’argomento.

Art. 7.
Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali

1. E’ nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l’estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l’acquisto della prima casa, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore della banca mutuante.

2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullità del contratto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per acquisto della prima casa si intende l’acquisto effettuato da una persona fisica della casa dove intende stabilire la propria residenza.

5. L’Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell’articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione ad equità dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell’importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.

6. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo di cui al comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equità e’ stabilita dalla Banca d’Italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell’articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.

7. In ogni caso le banche non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell’importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.

 

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