IRAP: i dubbi dei “piccoli”

Si avvicina la data per il pagamento delle imposte ed i piccoli imprenditori e liberi professionisti si trovano a bivio dell’Irap.
Per tale data gli agenti di commercio, gli artigiani e commercianti, ed i liberi professionisti senza una “autonoma organizzazione”, dovranno decidere se pagare l’imposta.
Forti delle ultime sentenze della Corte di Cassazione, infatti, potrebbero infatti decidere di ricorrere a due vie alternative. La principale, ovviamente, è quella di procedere al regolare versamento ed alla contestuale istanza di rimborso all’ufficio; in alternativa, potrebbero non versare in attesa di una pronuncia definitiva sulla legittimità del tributo.
Inutile dire che sarebbe auspicabile un celere intervento del Legislatore per non arrivare in prossimità delle scadenze di Unico ma ancor più sarebbe opportuno poter avere criteri univoci.


In base alle sentenze della Cassazione, gli elementi da valutare per poter stabilire se esiste o meno una autonoma organizzazione sono i seguenti:

  • autonomia
  • ruolo dell’organizzazione

In sostanza vi è “attività organizzata autonomamente”, e quindi soggetta ad IRAP, quando l’attività abituale ed autonoma del lavoratore autonomo o libero professionista si avvale di una organizzazione dotata di propria autonomia e che quindi capace di accrescere e potenziare il lavoro proprio del lavoratore/professionista. L’organizzazione deve cioè dare un “di più” all’attività del contribuente. Il contribuente, per esempio,non deve impiegare beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo la comune esperienza, costituiscano il minimo indispensabile per l’esercizio dll’attività. Generalizzando, si può dire che l’imposta non sia dovuta qualora i mezzi personali e materiali di cui si avvale il lavoratore/professionista costituiscano un mero ausilio all’attività personale.
Tale interpretazione tuttavia può dar adito a numerose ed opposte osservazioni; quello che comunque emerge chiaramente è la necessità di un intervento perentorio del Legislatore atto a fugare definitivamente dubbi ed incertezze.

PRONUNCE FAVOREVOLI AL CONTRIBUENTE

Sentenza Ctr Professionista
11/35/03 Bologna Geometra
320/35/02 Bologna Avvocato
26/35/03 Bologna Medico
15/22/03 Firenze Dott.Commercialista
63/33/03 Bologna Consul. informatico
4/33/04 Bologna Ginecologo
10/33/04 Bologna Avvocato
9/64/04 Milano Medico
86/33/03 Bologna Otorinolarigoiatra
45/33/04 Bologna Consul.del Lavoro
46/33/04 Bologna Otorinolarigoiatra
22/35/04 Bologna Avvocato
26/35/04 Bologna Avvocato
35/35/04 Bologna Consul.del Lavoro
33/35/04 Bologna Consul.del Lavoro
151/33/04 Bologna Consul. informatico
131/33/04 Bologna Dott.Commercialista
2/33/04 Roma Avvocato
48/21/05 Bologna Geometra
41/14/06 Bari Odontoiatra
15/21/07 Bologna Ginecologo

SENTENZE DELLA CASSAZIONE

N° SENTENZA

SOGGETTO INTERESSATO

ESITO

3672

Dottore commercialista, senza dipendenti, con mobili ufficio, telefono, pc Favorevole al contribuente

3673

Promotore finanziario Accolto ricorso Agenzia Entrate

3674

Medico Favorevole al contribuente

3675

Avvocato Accolto ricorso Agenzia Entrate

3676

Consulente del Lavoro Accolto ricorso Agenzia Entrate.Il contribuente non aveva però affrontato la questione dell’organizzazione

3677

Ragioniere commercialista con beni strumentali di modesta entità Favorevole al contribuente

3678

Avvocato senza dipendenti che svolge attività in casa con beni strumentali di modesta entità Favorevole al contribuente

3679

Scrittore Favorevole al contribuente

3680

Presentatrice TV Favorevole al contribuente

3681

Ragioniere commercialista con beni strumentali di modesta entità Accolto ricorso Agenzia Entrate; la questione dell’organizzazione era stata affrontata solo in appello.

Tabella tratta dal sito: www.ilsole24ore.com

 

2 repliche


  1. Salve sono un ginecologo libero professionista e volevo sapere se sono tenuto a pagare l’irap. Lavoro con un contratto in ospedale e saltuariamente in uno studio privato. Grazie.


  2. Per Gaetano: se hai ancora un pò di pazienza volevo fare un sunto della situazione visto che l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito con una circolare.

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