L’indennità di malattia estesa ai co.co.co.
La circolare n.76 dell’INPS, pubblicata il 16/04/2007, ha definito le linee guida da seguire per i collaboratori coordinati e continuativi che si trovano in malattia.Il diritto a ricevere un’indennità per gli eventi morbosi, precedentemente riconosciuto solo ai lavoratori dipendenti, è stato esteso anche ai co.co.co. dall’art. 1, comma 788 della Legge n.296/2006 (la Finanziaria 2007).
A CHI SPETTA L’INDENNITA’
L’INPS, nella suddetta circolare, riconosce questo diritto a tutti i soggetti iscritti presso la Gestione Separata, quindi a collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto, nonché ai cosiddetti “mini co.co.co.” (ossia i prestatori di collaborazioni a carattere occasionale).
AMBITO DI APPLICAZIONE ED ADEMPIMENTI
L’indennità di malattia spetta per gli eventi morbosi che sono iniziati nel corso del 2007. Sono esclusi quindi quelli cominciati nel 2006, anche se si sono protratti nel 2007.Sono inoltre esclusi gli eventi di durata inferiore ai quattro giorni, a meno che si tratti della continuazione o della ricaduta di una malattia precedente. Per avere diritto all’indennità il collaboratore deve presentare, entro due giorni dall’insorgenza della malattia, apposita certificazione all’INPS ed al datore di lavoro. La mancata presentazione provoca la perdita del diritto all’indennità per i giorni di ritardo. Secondo la precisazione contenuta nella circolare dell’INPS, inoltre, quest’obbligo si estende anche per gli eventi di durata inferiore a quattro giorni (quelli per i quali l’indennità non viene riconosciuta). Il collaboratore che voglia ottenere l’indennità dovrà presentare una domanda all’INPS (il modulo di può trovare allegato alla circolare sopra indicata, nel sito www.inps.it) indicando la durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione intercorsi nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia e l’ammontare dei compensi lordi percepiti nell’anno di insorgenza della stessa ed in quello precedente.
AMMONTARE DELL’INDENNITA’
Nella sua circolare l’INPS ha definito l’ammontare dell’indennità giornaliera, che dipende dai contributi accreditati nei 12 mesi precedenti l’insorgere della malattia. Se in tale periodo vi sono state da tre a quattro mensilità di contribuzione, l’indennità ammonta a 9,55 Euro giornalieri, importo che sale a 14,33 Euro nel caso che le mensilità siano da cinque ad otto, e a 19,11 Euro se sono da nove a dodici.
I CONTROLLI DELL’INPS
La circolare, infine, ha anche definito la possibilità, da parte dell’Istituto, di procedere a controlli per verificare l’effettività dell’evento morboso, come già è previsto per i lavoratori dipendenti. I controlli possono avvenire d’ufficio o su richiesta del committente, e possono essere costituiti da visite al domicilio del committente o da richieste di visite ambulatoriali. I controlli possono avvenire anche nel caso di eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni, ma in quest’ultima eventualità la possibilità è limitata alla richiesta del committente (non possono essere disposti d’ufficio).