Estinzione anticipata del mutuo “prima casa” —> Aggiornamento

Dopo le novità introdotte dal decreto Bersani sulle Liberalizzazioni (leggere l’articolo precedente) arriva finalmente, dopo alcuni insuccessi, il tanto atteso accordo tra l’ABI e le associazioni dei consumatori sulle penali per estinzione anticipata dei vecchi mutui stipulati prima del 02/02/2007.

Dato per scontato che per i mutui stipulati dopo il 02/02/2007 non vengono più applicate penali per l’estinzione anticipata, l’accordo prevede un trattamento differente a seconda che il mutuo sia stato stipulato prima o dopo il 01/01/2001.

L’estratto dell’accordo raggiunto si può leggere direttamente dal sito dell’ABI oppure dal documento fornito dall’Ufficio Stampa dell’Adiconsum.

In breve si può così riassumere l’accordo:

Mutui stipulati prima del 2001

Per tutti i mutui stipulati fino al 31/12/2000, sia a tasso fisso che a tasso variabile o a tasso misto, la nuova penale non può superare lo 0,50%.
Inoltre è stato previsto che per il terzultimo anno dalla scadenza naturale del mutuo la penalità scenda allo 0,20% e per gli ultimi due anni non sia applicabile nessuna penalità.
È stata inoltre prevista una clausola di salvaguardia che riduce di uno 0,20% la penale per quei casi che già oggi si trovano al di sotto dello 0,50% nel caso di tasso fisso e portata a zero nel caso di mutuo a tasso variabile.

Mutui stipulati dopo il primo gennaio 2001

Per i mutui a tasso variabile e quelli a tasso misto si applicano le regole indicate per i mutui stipulati entro il 31/12/2000 e cioè dello 0,50% - 0,20% e 0% per gli ultimi due anni, restando valida anche la clausola di salvaguardia.
Per i mutui a tasso fisso la penale si riduce all’1,90% nel caso in cui l’estinzione anticipata avvenga nella prima metà di durata del mutuo, per poi ridursi ulteriromente all’1,50% per la seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo.

Inoltre nella prima metà del periodo di ammortamento sono previste due livelli di ulteriore garanzia dello 0,15% per i mutui con un tasso fino all’1,25%, e dello 0,25% per i mutui con tasso compreso tra l’1,25% e l’1,90%.
Resta valida la regola che prevede nel terzultimo anno una penale dello 0,20% ed a costo zero per gli ultimi due anni.

 

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Una replica


  1. Incalza la campagna elettorale come pure le sparate dei politici di turno, mi domando perchè mai i cittadini dovrebbero votarli se non dimostrano con i fatti di essere credibili ad esempio annullando tutti quei contratti tra le società telefoniche e gli utenti perchè vessatori nei confronti dei cittadini e magari impongano alle banche di rilasciare senza alcuna spesa e immediatamente le ricevute relative all’estinzione del mutuo-casa. sentiti ringraziamenti

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