Conformità degli impianti

Dal 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del DM 22/01/2008 n.27, cambiano le regole per la vendita, o l’affitto degli immobili.

Infatti a partire da tale data i contratti che hanno per oggetto il trasferimento di immobili, i compromessi ed i rogiti, dovranno riportare, salvo deroga, la garanzia della conformità degli impianti domestici, conformità alla normativa sulla sicurezza in vigore al momento della loro attuazione.

Il venditore è obbligato a garantire la conformità degli impianti e a consegnare all’acquirente la documentazione che ne attesti la conformità. Questo però non significa che la vendita possa avvenire solo se gli impianti sono a norma; l’acquirente può accettare di acquistare l’immobile con gli impianti non conformi e di questo dovrà essere data espressa indicazione nel rogito.

Vale ricordare che se il venditore dichiara la conformità dell’impianto, ma questo poi non si rivela tale, l’acquirente ha diritto al risarcimento del danno.

Gli impianti interessati sono:

  • Impianto elettrico;
  • Impianto radiotelevisivo;
  • Impianto idrico e sanitario;
  • Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • Impianto di automazione cancelli, porte e barriere;
  • Impianto di riscaldamento,climatizzazione e condizionamento;
  • Impianto di refrigerazione:
  • Impianto di distribuzione  ed utilizzo di gas;
  • Impianto di sollevamento persone o cose tramite ascensori;
  • Impianto di protezione antincendio.
 

4 repliche


  1. Allora le multe fino a 10.000 euro di cui si sente parlare quando scattano?


  2. PER FERDI: francamente non so a cosa si riferisca il discorso delle multe di cui parli. Verifico e ti aggiorno.


  3. Ciao, scusate, ma per chi non deve vendere/affittare non c’è nessun obbligo di avere certificati di conformità?


  4. PER DANIELE: esatto, non c’è alcun obbligo

Lascia un commento